PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire l'incremento del tasso di natalità.

Art. 2.
(Assegno alla nascita
e per l'allevamento della prole).

      1. Al fine di sostenere la natalità è concesso un contributo per le spese di allevamento della prole di 1.000 euro annui, alla nascita e fino al compimento del terzo anno di età, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente al 31 dicembre 2006 e appartenente a un nucleo familiare in cui il capofamiglia ha la cittadinanza italiana.
      2. Gli assegni di cui ai commi 331 e 332 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono dovuti anche per i due anni successivi a quelli ivi previsti.

Art. 3.
(Agevolazione per l'acquisto
della prima casa).

      1. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri detraibili ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 50 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a un importo non superiore a 10 mila euro.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.